Il contesto pandemico dimostra come la privacy si sia dimostrata uno dei principali fattori in grado di garantire un’azione di contrasto della pandemia.
I pareri del garante hanno supportato la scelta legislativa in favore di un sistema di contact tracing fondato su dati di prossimità dei dispositivi anziché sulla ben più invasiva geolocalizzazione.
La soluzione è un efficace tracciamento digitale dei contatti senza condannare ciascuno di noi a forme di biosorveglianza il cui impatto sulla libertà è assai più invasivo di quanto possa apparire.
Caro Direttore, l’articolo di Vincenzo Visco La strana idea di privacy che ci lascia in balia della pandemia (Domani, 25 ottobre), reca alcune inesattezze che è bene chiarire, se non altro per fornire ai lettori un’informazione veritiera e completa.
L’idea di fondo sottesa all’articolo è che la tutela della privacy rappresenti un ostacolo al perseguimento di esigenze collettive le più varie: dalla sanità pubblica al contrasto dell’evasione fiscale, dalla ricerca scientifica alla pubblicità dell’esercizio della giurisdizione.
E’ una valutazione smentita dai fatti e dalla costante, assoluta conformità dell’azione del garante alla legge, nel bilanciamento che essa (e non l’Autorità) sancisce tra libertà individuali ed esigenze collettive, non sempre peraltro alle prime antitetiche.
Basterebbe, a dimostrazione di questo, analizzare la pressoché costante conferma, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell’Autorità eventualmente impugnati. Ma non volendo limitarmi a questo dato, cercherò di fare un po’ di chiarezza su alcuni dei punti toccati dall’articolo da voi pubblicato.
Anzitutto, proprio il contesto pandemico dimostra come la privacy, tutt’altro che ostativa alle esigenze collettive, si sia invece dimostrata uno dei principali fattori in grado di garantire un’azione di contrasto della pandemia tale, tuttavia, da non rinnegare il carattere liberale del nostro ordinamento e da coniugare istanze solidaristiche e libertà individuali.
I pareri del garante hanno infatti supportato la scelta legislativa in favore di un sistema di contact tracing fondato su dati di prossimità dei dispositivi anziché sulla ben più invasiva geolocalizzazione. Si è così pervenuti a una soluzione di efficace tracciamento digitale dei contatti senza, per questo, condannare ciascuno di noi a forme di biosorveglianza il cui impatto sulla libertà è assai più invasivo di quanto possa apparire.
Tutt’altro che di ostacolo all’interesse pubblico, il nostro contributo è servito semmai ad essere contemporaneamente più efficaci, ma non meno liberi; a non cedere alle sirene del modello coreano (se non addirittura cinese), senza per questo rinunciare alle opportunità offerte, anche in questo campo, dalla tecnologia.
Circa il sistema di data mining istituito dall’Inps per il controllo delle assenze dei lavoratori, le gravi carenze riscontrate dal garante (con i conseguenti rischi per la riservatezza dei dipendenti, anche rispetto ai dati meritevoli della massima tutela, quali quelli sulla salute) sono state confermate il 3 marzo scorso dal Tribunale di Roma.
L’Autorità non ha, dunque, ostacolato in alcun modo il contrasto dell’assenteismo in sé, ma le modalità (lesive dei diritti dei lavoratori) con le quali esso era proposto, con il rischio di profilazioni illegittime e persino potenzialmente erronee.
Rispetto all’attività dell’Istat, i nostri interventi hanno contribuito in linea generale a un sensibile miglioramento della correttezza delle indagini statistiche, suggerendo anche modalità di utilizzo degli algoritmi tali da ridurre il rischio di bias e le possibilità di reidentificazione dei singoli.
Analogo tenore hanno avuto i nostri interventi in ambito fiscale, incentrati soprattutto sull’esigenza di garantire un uso corretto degli algoritmi, tale da impedire rischi di distorsione nella rappresentazione della capacità contributiva dei singoli, a detrimento della stessa efficacia dell’azione amministrativa.
Quanto alle sentenze on-line, abbiamo chiesto di disporre, ove mancasse, il dovuto oscuramento delle pronunce in materia di violenza sessuale o minori, per impedire la vittimizzazione secondaria di soggetti particolarmente vulnerabili.
Palesemente erronea è, infine, l’attribuzione di un preteso minore rigore nel contrasto dell’illecito trattamento dei dati da parte delle piattaforme: limitandosi a casi recenti e senza citare la quotidiana attività su profilazione e diritto all’oblio, basti pensare alle sanzioni irrogate a Facebook per il caso Cambridge Analytica.
Esigendo il rispetto della legge, e ad essa, esso stesso conformandosi, il garante ha dunque, in ogni suo singolo intervento, promosso l’interesse pubblico e, ad un tempo, le libertà individuali.
La privacy, al pari della Costituzione, non è un certo un patto suicida, secondo la nota espressione attribuita a Lincoln, ma un presupposto di libertà sempre più prezioso nella complessità dell’oggi.
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