I giudici amministrativi si sono dichiarati incompetenti, stabilendo che la controversia va presentata davanti al tribunale ordinario. L’ex togato, che chiedeva l’annullamento della delibera di decadenza dal Csm per pensionamento, dovrà cambiare giudice
- Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ex togato del Csm, Piercamillo Davigo, contro la sua decadenza da consigliere dopo la pensione.
- I giudici amministrativi hanno stabilito che la richiesta di reintegro al Csm debba essere presentata davanti al giudice ordinario, competente in caso di diritti soggettivi.
- Ora, dunque, non c’è che da aspettare che Davigo si rivolga al nuovo giudice per veder incardinato il procedimento. Con la differenza che, davanti al giudice ordinario, l’iter processuale rischia di correre molto meno speditamente rispetto a quello del Tar.
Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ex togato del Csm, Piercamillo Davigo, contro la sua decadenza da consigliere dopo la pensione.
La questione, però, non è chiusa: i giudici amministrativi non hanno rigettato nel merito la questione, ma solo dichiarato la loro incompetenza a deciderla, indicando la competenza nel giudice ordinario «dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta».
A questo punto, Davigo dovrà appellarsi ad un altro giudice, per ottenere una decisione di merito.
Nel ricorso al Tar, la richiesta era quella di annullare la delibera con la quale il Csm aveva ritenuto che Davigo dovesse decadere da consigliere, una volta andato in pensione per raggiunti limiti di età. Anche in quella sede Davigo si era opposto, ritenendo che nessuna norma prevedesse il pensionamento come causa di decadenza e che dunque il requisito di essere magistrato in attività ricorresse solo al momento dell’elezione, ma non dovesse perdurare nei 4 anni di mandato.
Il Tar del Lazio ha ritenuto che «la giurisprudenza
in materia di elezioni amministrative che vede la devoluzione al
giudice ordinario delle controversie afferenti questioni di
ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le
questioni afferenti alla regolarità delle operazioni elettorali», dunque la questione di Davigo è di competenza del tribunale ordinario. Inoltre, «a prescindere dalle funzioni assegnate all'organo (il Csm ndr), la situazione giuridica del soggetto in possesso dei requisiti per mantenere la carica assunta a seguito delle elezioni è comunque un diritto soggettivo», si legge nella sentenza.
Il Csm – proseguono i giudici – «ha affermato che, a seguito del collocamento a riposo il dottor Davigo, in quanto componente togato dell'organo, non sarebbe più in possesso di un prerequisito necessario per mantenere la carica», dunque «il petitum sostanziale del giudizio attiene sempre alla tutela di un giudizio soggettivo poiché la verifica svolta dal Csm non è idonea a far degradare ad interesse legittimo la posizione dell'interessato».
Ora, dunque, non c’è che da aspettare che Davigo si rivolga al nuovo giudice per veder incardinato il procedimento. Con la differenza che, davanti al giudice ordinario, l’iter processuale rischia di correre molto meno speditamente rispetto a quello del Tar.
Nel frattempo, al posto di Davigo si è già insediato un nuovo togato di Unicost, Giuliano Caputo.
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