La composizione dell'associazione articolata con reti di collaborazione direttamente facenti capo a Montante e senza momenti di cooperazione diretta tra loro è, peraltro, pienamente compatibile con la sua origine e la sua natura fin qui descritta
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci delle motivazioni della sentenza di secondo grado sul processo Montante.
Un'ultima notazione merita un argomento difensivo reiteratamente riproposto nel corso della discussione: il fatto che venisse cancellato (o per meglio dire "sbianchettato") il nome del richiedente l'accesso né poteva far ritenere a Montante che il documento non fosse quello che tutto il resto del suo contenuto rivelava essere (un'informazione riservata) né poteva servire a Di Simone a nascondere a Montante che egli ricorreva all'aiuto di De Angelis. È chiaro che si trattava di un'accortezza che doveva valere a rendere più difficile la tracciabilità della provenienza, ove il documento finisse nella mani di terzi.
Che Montante conoscesse De Angelis è comunque certo. Se è pur vero che nel suo file excel vi sono solo due incontri a distanza di anni l'uno dall'altro e in epoche di cui si mette in dubbio la compatibilità con la stipula di. uno specifico accordo corruttivo, è anche vero che entrambi gli appunti sono molto precisi e mostrano che l'imprenditore aveva precisa conoscenza della sua identità; ancor più di quanto era avvenuto con Di Simone, che fino ad un giorno prima del loro incontro era solo un amico del Questore Caruso. E - giova sottolinearlo - Montante aveva precisa contezza dell'identità di De Angelis quando già aveva cominciato a fornire stabile ausilio a lui per il tramite di Di Simone e quando era passato un periodo lungo da quando questo ausilio egli aveva cominciato stabilmente ad offrire. Di tutta la vicenda relativa all'aggregazione della moglie di De Angelis alla segreteria di Cicero, sulla quale si tornerà anche per ridimensionarne il concreto interesse rispetto alla ricostruzione delle condotte che fondano le statuizioni di responsabilità penale, ciò che conta è che l'invito di Montante a prenderla in considerazione per quel ruolo dimostra che il De Angelis e il suo nucleo familiare erano ben noti e niente affatto estranei al circuito del vicepresidente di Confindustria. Mette appena conto già sin d'ora di respingere la tesi sostenuta dalla difesa di De Angelis secondo la quale la vicenda della segnalazione di Rosaria Sanfilippo a Cicero, da parte di Montante, proprio perché moglie di De Angelis, sarebbe rimasta fuori dal processo perché le dichiarazioni rese da Cicero davanti al GUP sono state dichiarate dalla Corte inutilizzabili e sul punto nell'esame svolto ai sensi dell'art. 210 c.p.p. dinanzi alla Corte egli non sarebbe tornato. Come ricorda anche il gup (cfr. pag. 618 della sentenza impugnata), di questa circostanza Cicero aveva scritto nel memoriale del 3.5.2016 e poi era stato sentito sempre sul punto con dichiarazioni rese a verbale di sommarie informazioni in data 8.10.2016. Si tratta di dichiarazioni pienamente utilizzabili e peraltro riscontrate su molti elementi rilevanti in via generica, anche se non sulla circostanza specifica della richiesta di Montante.
L'alternativa ricostruzione che spiega tutta l'attività illecita di accesso abusivo allo Sdi con il solo rapporto di amicizia tra De Angelis e Di Simone non convince in alcun modo la Corte. 9.1.6 - Occorre adesso uscire da un equivoco in cui le difese, con una rilettura curviforme di alcuni passaggi della motivazione del giudice di primo grado, sono cadute e possono fare cadere anche la Corte; si è letto e riletto negli atti di appello e nelle memorie che il gup, chiamato a superare dei rilievi formulati dalla Corte di Cassazione in sede cautelare, abbia ritenuto non l'esistenza dell'associazione per delinquere indicata nell'imputazione, ma di due diverse associazioni, accomunate solo dall'avere come vertice Montante: la prima quella dedita agli accessi abusivi e alle rivelazione dei segreti d'ufficio e la seconda, composta unicamente dai finanzieri, dedita all'esecuzione delle verifiche pilotate. Non è così. Né in diritto né in fatto. Il dispositivo della sentenza impugnata ritiene i soggetti ai quali è contestato il reato associativo responsabili del reato, così come contestato.
La contestazione descrive un'unica associazione con diverse articolazioni, facenti parte della stessa struttura come rami collegati e non separati, le cui caratteristiche sono delineate attraverso i ruoli che ciascuno aveva assunto: coloro i quali si occupavano di reperire informazioni riservate (peraltro con filiere di attingimento ai segreti d'ufficio diversificate: Di Simone, attraverso De Angelis e Graceffa; D'Agata avvalendosi dei ruoli rivestiti nel tempo, da Comandante provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, da Capo centro della Dia di Palermo e da appartenente all'AISI; Esposito avvalendosi dei ruoli rivestiti nel tempo, da Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, da Comandante interregionale dell'Arma dei Carabinieri, da Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri e infine da direttore dell'Ais); coloro i quali nella Guardia di Finanza di Caltanissetta orientavano le attività del loro ufficio secondo le aspettative e gli interessi di Montante e degli imprenditori a lui vicini (Ardizzone, Orfanello e Sanfilippo); coloro tra gli investigatori che mettevano a disposizione altre loro competenze o attività di ufficio per consentire a Montante di tutelare i propri interessi (D'Agata ed Esposito) o aiutarlo nell'assecondare sollecitazioni di carriera (Esposito); chi tra gli imprenditori assicurava posti di lavoro in favore di soggetti graditi ad esponenti delle forze dell'ordine per ottenerne i favori (Romano).
La contestazione evidenzia già che il P.M. non ha individuato tutti i soggetti che facevano parte di questo sodalizio, visto che fa riferimento a soggetti non ancora compiutamente individuati o comunque per i quali non si sono raccolti elementi sufficienti a sostenere l'accusa. Il rilievo difensivo per il quale la descrizione sarebbe contraddittoria perché fa riferimento al reclutamento di più imprenditori "prevalentemente della provincia di Caltanissetta allo stesso strettamente collegati" e poi indica un solo imprenditore, cioè il Romano, non appare decisivo, perché comunque tutto l'incarto processuale dimostra la capacità di influenza di Montante esercitata su altri imprenditori e dirigenti del territorio, la capacità di orientarli nelle loro decisioni, la continua richiesta di fare fronte comune con lui; il fatto che per costoro non sia stata elevata specifica contestazione e il P.M. non abbia ritenuto di raccogliere sufficienti elementi per sostenere l'accusa in dibattimento non debilita la valenza incriminatrice della descrizione della condotta concorsuale contestata agli appellanti nell'imputazione. Tanto più ora che nel giudizio di appello è stato acquisito il decreto che dispone il giudizio, emesso il 23.12.2021 nel procedimento n. 1683/18 r.g.n.r., che raccoglie gli esiti della prosecuzione delle indagini iniziate con questo procedimento e che ha portato all'identificazione di altri componenti della stessa associazione, tra i quali almeno altri tre imprenditori. La composizione dell'associazione articolata con reti di collaborazione direttamente facenti capo a Montante e senza momenti di cooperazione diretta tra loro è, peraltro, pienamente compatibile con la sua origine e la sua natura fin qui descritta.
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