Le Sezioni Unite sembrano porsi in linea con la giurisprudenza prevalente, secondo la quale il saluto romano in pubblico, in sé e per sé, non ha in automatico una rilevanza penale.
Bisognerà davvero aspettare il deposito delle motivazioni per comprendere a pieno le valutazioni delle Sezioni Uniti della Cassazione in merito al saluto romano.
Nel dispositivo, gli ermellini spiegano che il saluto romano e la chiamata del presente, nell’ambito di una manifestazione del 2016 a Milano per commemorare la morte di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani, costituisce il reato di cui all’art. 5 l. 645/ 1952 (Legge Scelba) e che tale reato è integrato ove la condotta «avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista». In generale non si esclude, tuttavia, che, a seconda del contesto, possa essere integrato anche il reato ex all'art. 2 d.l. 122/1993 (Decreto Mancino) e che i due reati possano concorrere.
Da queste scarne parole, le Sezioni Unite sembrano porsi in linea con la giurisprudenza prevalente, secondo la quale il saluto romano in pubblico, in sé e per sé, non ha in automatico una rilevanza penale. Resterà da vedere se, nelle motivazioni, le Sezioni Unite si siano espresse più nel dettaglio sul rapporto fra l’affermata finalità commemorativa e il pericolo di riorganizzazione del partito fascista.
Il quesito devoluto alle Sezioni Unite implicava una presa di posizione su diverse problematiche da tempo controverse in giurisprudenza.
In primo luogo, se la condotta del saluto romano e la chiamata del presente, evocativa della gestualità tipica del disciolto partito fascista, tenuta nel corso di manifestazione pubblica alla presenza di circa 1200 persone radunatesi per commemorare soggetti deceduti - uno dei quali militante in formazioni politiche conservatrici, gli altri due già esponenti della RSI - senza previa identificazione della partecipazione di esponenti di una associazione esistente oggi che propugni i medesimi ideali del predetto partito fascista, integri la fattispecie di reato di cui all'art. 2 del Decreto Mancino oppure quella prevista dall’art. 5 della Legge Scelba e se le medesime siano tra loro in rapporto di specialità, oppure possano concorrere.
La legge Mancino e la legge Scelba
I due reati, infatti, paiono sovrapporsi quanto alla condotta descritta, ma tutelano beni differenti.
La Legge Scelba punisce l’uso pubblico di gesti e simboli fascisti in quanto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. La condotta, dunque, pone un pericolo per le istituzioni democratiche.
La norma del 1993, invece, punisce l’uso del gesto fascista non in quanto tale, ma come mezzo di odio, cioè in riferimento a idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale ed etnico; si pensi agli scontri fra tifoserie. Infine – ma questo non rientra nel quesito – si potrebbe ipotizzare il reato dell’art. 604 bis del Codice penale, come indicato dalla Cassazione nel caso della t-shirt “Auschwitzland”.
Più interessante, tuttavia, è la seconda parte del quesito: cioè se i due reati siano reati di pericolo concreto o astratto. Seguendo una giurisprudenza della Corte Costituzionale che risale agli anni ’50, infatti, tendenzialmente per le limitazioni alla libertà di espressione si richiede che il pericolo sia valutato in riferimento al caso concreto. Non basta cioè effettuare pubblicamente il saluto romano, ma occorre che il giudice valuti se, nel contesto in cui ciò è avvenuto, la condotta costituisse un pericolo per il bene tutelato – nel caso della legge Scelba: la non ricostituzione del partito fascista. Ciò ha portato a note assoluzioni per raduni con saluto romano sulle tombe della Decima Mas, sulla base della finalità “puramente commemorativa”.
Da un lato, il pericolo concreto risponde all’esigenza democratica di evitare che la pena sia usata per mero controllo dei comportamenti, senza una portata offensiva degli stessi. L’essere fascisti, infatti, non è vietato in sé, ma solo ove l’espressione pubblica dell’ideologia diventi strumento di odio e discriminazione (decreto Mancino) oppure un passo verso la ricostituzione del partito fascista (Legge Scelba). Dall’altro, tuttavia, per la legge Scelba il ragionamento nasconde una fallacia a monte. Cosa vuol dire accertare un pericolo in concreto di riorganizzazione del partito fascista? Se lo si intende – come verosimilmente il legislatore dl ‘52 – come il PNF storico, allora il reato si limita a formazioni paramilitari organizzate. Ma sono veramente questi piccoli gruppi il pericolo per la democrazia? Non lo è piuttosto la mentalità fascista, cioè le varie pulsioni sociali che dal fascismo furono catalizzate (complottismo, odio per le sinistre, culto del maschio virile e della tradizione, xenofobia, avversione per la legalità)? Il fascismo, infatti, a differenza del nazismo, non fu ideologia chiara e rigida, ma collettore di istanze e rabbie private, differenti e incoerenti. Proprio queste possono generare, in forma nuova, nuovi orrori.
Il pericolo non è astratto
Anche dunque se le Sezioni Unite si fossero spinte – come invece non hanno fatto – a qualificare come astratto il pericolo di ricostituzione del partito fascista, non sembra questo il piano corretto. Nella giurisprudenza tedesca il reato corrispondente a quello della nostra Legge Scelba viene interpretato come reato di pericolo astratto. Vige cioè un divieto generale di uso pubblico di simboli nazisti (incluso il saluto romano). Ciò è visto come un confine etico per la vita democratica, la tutela di un patto costituente comune. A differenza di ciò che si potrebbe pensare, tuttavia, non è corretto ridurre la differenza fra Italia e Germania al piano giuridico.
La differenza è semmai sociale e culturale. Per la maggior parte dei tedeschi vi è un collegamento immediato fra questi simboli e i crimini di massa. Quanto si può dire che per gli italiani il riferimento al fascismo sia subito collegato alla repressione degli antifascistici, alle torture nelle ville tristi, alle esecuzioni sommarie della RSI, alle leggi razziali, al ruolo nella caccia all’ebreo, agli incommensurabili crimini coloniali in Libia e Etiopia, ai crimini di guerra in Spagna, Jugoslavia, Grecia? Quanto si sa di quei crimini?
Il problema è dunque a monte: prima di capire e decidere perché e in che termini l’uso pubblico dei simboli fascisti ponga un pericolo per la democrazia, occorre fare i conti con il fascismo come prodotto della società italiana. È proprio questo forse il paradosso: tanto la parola fascista è stata ed è presente nel dibattito politico italiano di tutta la storia repubblicana, quanto poco ci si è davvero confrontati con il fascismo.
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