Dal 15 ottobre non si potrà più entrare nel proprio posto di lavoro senza certificazione: previste multe dai 600 ai 1.500 euro e la sospensione da lavoro e retribuzione per i trasgressori
Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità l’estensione dell’obbligo di green pass ai luoghi di lavoro a partire dal prossimo 15 ottobre. Dopo questa data, chi sarà sprovvisto della certificazione rischia la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, ma non il licenziamento, che il decreto esclude esplicitamente dalle possibili conseguenze.
Per chi entrerà nei luoghi di lavoro anche senza green pass sono previste sanzioni tra i 600 e i 1.500 euro e sanzioni sono previste anche per le aziende che non dovessero effettuare controlli. Chi falsificherà il documento rischia una denuncia.
Le nuove norme resteranno in vigore almeno fino al prossimo 31 dicembre, cioè per la durata dell’attuale stato di emergenza per la pandemia di Covid-19. Ecco i dettagli del provvedimento che emergono dalle prime indiscrezioni sul testo del decreto.
Dove sarà obbligatorio
Sarà obbligatorio esibire il green pass in tutti i luoghi di lavoro, aziende od uffici, pubblici o privati. Le aziende delegheranno il compito di effettuare controlli a responsabili di reparto o capi ufficio. Non viene specificato come dovranno essere fatte le verifiche. Il decreto prevede che i datori di lavoro abbiano fino al 15 ottobre per organizzare le modalità dei controlli all’ingresso, «ove possibile», oppure «a campione».
Nel testo del decreto, l’obbligo di green pass è esteso anche a lavoratori come colf, babysitter, idraulici ed elettricisti. Non è chiaro però a chi, in questi casi, spetterà l’obbligo di controlli.
Quali sono le sanzioni
Se al momento dell’ingresso in azienda o ufficio il dipendente sarà sprovvisto di green pass non gli sarà consentito l’accesso. L’assenza del lavoratore sarà considerata ingiustificata.
La multa scatterà solo se il lavoratore entrerà comunque in azienda.
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro viene considerato sospeso senza obbligo di versare lo stipendio per il datore di lavoro.
La possibilità di licenziare il dipendente è esplicitamente esclusa dal testo del decreto. Il dipendente sospeso potrà far ritorno al lavoro dopo aver ottenuto il green pass o dopo la scadenza del contratto del lavoratore eventualmente assunto per sostituirlo.
Come si ottiene
Può richiedere il green pass chiunque abbia ricevuto almeno una dose di vaccino (sarà consegnato nelle 24 ore successive alla somministrazione, non più quindici giorni dopo), chi ha fatto un tampone nelle 48 ore precedenti (72 ore nel caso di tamponi molecolari) e chi ha un certificato di guarigione dal Covid-19 risalente a non più di sei mesi fa. I prezzi dei quali saranno calmierati fino al 31 dicembre e gratuiti per chi ha una certificazione medica che esenta dalla vaccinazione.
Il green pass si può stampare, ma è valido anche in versione digitale. Altri strumenti che si possono utilizzare per richiederlo sono l’App Io e Immuni. In attesa della consegna del green pass, il certificato che attesta la vaccinazione può essere utilizzato come suo sostituto.
Chi non ha ricevuto il codice deve rivolgersi al proprio medico curante, alla Asl o a chi ha effettuato il tampone e chiedere che i propri dati vengano inseriti nel sistema.
Per chi non dispone di strumenti informatici, come computer e smartphone, il green pass può essere richiesto al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia.
Dove serve
A partire dal 15 ottobre il green pass sarà obbligatorio sui luoghi di lavoro, ma già oggi è necessario esibirlo per frequentare attività al chiuso e trasporti a lunga percorrenza. Ad esempio, è necessario per consumare nei tavoli interni di un locale (ma non è necessario se si viene serviti al bancone), per frequentare spettacoli, eventi e competizioni sportive effettuate al chiuso.
Il green pass è necessario anche per salire a bordo di mezzi di trasporto a lunga percorrenza, come treni ad alta velocità, intercity, aerei e traghetti, esclusi quelli che effettuano le tratte più brevi.
Non è invece necessario per frequentare bar o ristoranti all’aperto, stabilimenti balneari o per consumare al bancone del bar. Non serve nemmeno per utilizzare il trasporto pubblico locale o i treni regionali.
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