L’ex giudice ha rivelato quello che sarebbe avvenuto in camera di consiglio nella sentenza sull’utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti di Cosimo Ferri, sostenendo che si era deciso con l’intento di evitare «che i procedimenti disciplinari finissero nel nulla». La Corte ha respinto ogni illazione e chiarito i contenuti della sentenza
Il caso Palamara continua a turbare le istituzioni e questa volta tocca anche la Corte costituzionale.
Dopo qualche giorno di silenzio, infatti, la Consulta è intervenuta con un duro comunicato per correggere i contenuti delle dichiarazioni dell’ex giudice costituzionale Nicolò Zanon sul caso Palamara, chiarendo che «i riferimenti alla discussione in camera di consiglio hanno ingenerato una rappresentazione distorta» delle motivazioni della sentenza sulle chat dell’ex magistrato.
Tutto è nato dalle parole di Zanon che, alla presentazione del libro La gogna di Alessandro Barbano sui fatti dell’hotel Champagne, aveva rivelato cosa era avvenuto durante la camera di consiglio di discussione per emettere la sentenza costituzionale sull’utilizzabilità delle chat di Palamara. La Corte doveva valutare, nel conflitto sollevato dal Csm nei confronti della Camera, se fossero legittime le intercettazioni disposte nel procedimento penale di Palamara e se potessero essere utilizzate dalla sezione disciplinare del Csm, qualora la Camera le avesse concesse.
La questione riguardava l’utilizzabilità nel procedimento disciplinare nei confronti di Cosimo Ferri, magistrato ma all’epoca anche parlamentare, delle intercettazioni del trojan di Palamara per le quali non era stata chiesta autorizzazione preventiva alla Camera.
Le parole di Zanon
Zanon, noto per essere tra i giudici favorevoli a inserire la dissenting opinion nella dialettica della Corte, aveva commentato che il sentiment che aveva guidato la Consulta: «Qual è il non detto della sentenza? Che se diamo ragione alla Camera e le intercettazioni non sono più valide, a catena i processi disciplinari contro i cinque dell'Hotel Champagne finiscono in nulla»., aggiungendo anche che «Quella sentenza della Corte costituzionale sulle intercettazioni rovescia la Carta, la mette sotto i tacchi. Tanto è vero che Franco Modugno, inizialmente uno dei relatori, non la firma». Poi aveva concluso dicendo che «Sono fuori da un mese, non sono diplomatico ma adesso è giusto dire certe cose».
La tesi di Zanon è che la Consulta abbia preso due decisioni tra loro confliggenti, decidendo in modo diverso nel cosiddetto Caso Renzi sul sequestro di corrispondenza scritta a un parlamentare e in quello delle intercettazioni di Cosimo Ferri per salvare appunto i procedimenti al Csm.
L’intervento della Consulta
A fronte di queste parole, che hanno scatenato molti commentatori nel considerare anche la Consulta parte del cosiddetto “sistema” di cui alla fine sarebbe rimasto vittima solo Luca Palamara, la Corte guidata dal neopresidente Augusto Barbera ha ritenuto di muoversi.
Le parole di Zanon, infatti, hanno rotto quella che è una delle regole della Consulta e di ogni giudice: l’assoluta segretezza su quanto avviene in camera di consiglio.
«I riferimenti alla discussione in camera di consiglio – la cui riservatezza è posta a garanzia della piena libertà di confronto tra i giudici e dell’autonomia e indipendenza della Corte – hanno ingenerato una rappresentazione distorta delle ragioni sottese alla decisione», si legge nel comunicato, e «La Corte prende atto che lo stesso prof. Zanon, con una successiva lettera a un organo di stampa, ha chiarito «di non aver mai parlato di “pressioni” sulla Corte costituzionale» e si è rammaricato che le sue parole abbiano potuto «ingenerare ricostruzioni che danneggiano l’istituzione».
Ha poi risposto alle provocazioni di Zanon sulla decisione di Modugno di tirarsi indietro, scrivendo che «nell’interpretazione e nell’applicazione ai casi concreti delle norme costituzionali, è fisiologico che vi possano essere diversità di opinioni tra i singoli giudici, come accade del resto in ogni organo giurisdizionale collegiale. In queste situazioni, la decisione non può che essere adottata a maggioranza, e vincola l’intera Corte, compresi i giudici dissenzienti. Corrisponde, inoltre, alla prassi costante della Corte, conformemente alla disciplina processuale (art. 20 delle “Norme integrative”), che il giudice originariamente designato quale relatore possa chiedere di essere esonerato dalla redazione della motivazione, e che il presidente designi in tal caso un diverso giudice redattore».
Rispetto invece al fatto che la corte si sarebbe espressa in modo incoerente in due casi simili, invece «va evidenziata la netta differenza tra le due questioni: la sentenza n. 157 (sul caso Ferri ndr) riguardava i limiti della garanzia costituzionale dei parlamentari rispetto alle intercettazioni; la sentenza n. 170 (sul caso Renzi ndr) concerneva, invece, il sequestro di corrispondenza scritta (via whatsapp e e-mail) con un parlamentare».
Lapidaria poi la conclusione: «Naturalmente, tutte le sue sentenze possono essere criticate. Tuttavia, esse devono essere valutate non in ragione di asseriti “non detti”, bensì per la maggiore o minore persuasività delle loro motivazioni».
© Riproduzione riservata