Un ulteriore tassello si aggiunge al puzzle delle norme e delle pronunce dei giudici sulla materia. L’Antitrust ha ribadito in una nota che le concessioni vanno messe a gara, e senza attribuire ai gestori uscenti vantaggi che possano distorcere le dinamiche concorrenziali
Un ulteriore tassello si aggiunge al puzzle delle norme e delle pronunce dei giudici sulle concessioni balneari. Con una nota del 12 agosto scorso, indirizzata all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e alla Conferenza Stato-Regione, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha ribadito che alle «concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali» devono applicarsi «modalità di assegnazione competitive (…), evitando ulteriori proroghe e rinnovi automatici».
La nota appare anche come un avvertimento all’esecutivo, che sta predisponendo un nuovo piano per rinviare a dopo il 2025 la messa gara di tali concessioni. Nei giorni scorsi abbiamo spiegato su queste pagine i motivi per cui il piano presenta profili giuridicamente critici. La nota dell’Antitrust conferma i dubbi che avevamo espresso.
Gli interventi dell’Antitrust
Innanzitutto, l’AGCM dà conto di una serie di interventi che ha operato nel primo semestre del 2024 su provvedimenti amministrativi di proroga delle concessioni al 31 dicembre 2024. Gli enti concedenti avevano fissato questo termine in quanto indicato dal decreto Milleproroghe del governo di Giorgia Meloni, convertito in legge nel febbraio 2023. L’esecutivo, in spregio alla scadenza del 31 dicembre 2023 disposta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel novembre 2021, aveva ancora una volta voluto favorire gli attuali gestori, estendendo la durata delle concessioni a tutto il 2024 (e in casi eccezionali al 2025).
Il differimento al 2024 – spiega l’Autorità - sarebbe consentito solo se una gara fosse stata avviata entro fine 2023, e non ancora terminata per specifiche circostanze, come sancito dalla legge sulla concorrenza di Mario Draghi dell’agosto 2022. Ma in nessuno dei casi esaminati dall’AGCM era già iniziata una procedura selettiva.
«Gli Stati membri» - ribadisce l’Antitrust - «sono tenuti a conformarsi ai principi e alle disposizioni eurounitarie e, ove la normativa interna confligga con il diritto dell’Unione europea, se ne impone la relativa disapplicazione». Un richiamo alle amministrazioni, che non avrebbero dovuto adeguarsi alla scadenza fissata dal governo Meloni. Ma anche un modo elegante per dire a quest’ultimo che una proroga generalizzata al 2025 non passerebbe il vaglio di Bruxelles né quello dei tribunali.
I criteri dei bandi di gara
Un altro passaggio del piano del governo è la valorizzazione, tra i criteri dei bandi di gara, della pregressa esperienza professionale dei concessionari uscenti e il riconoscimento nei loro riguardi di un diritto di prelazione, nonché di un indennizzo per gli investimenti fatti.
L’attribuzione di un «punteggio eccessivo» alla professionalità acquisita nel settore, e non anche in ambiti diversi – dice l’AGCM - potrebbe risultare un criterio «ingiustificatamente restrittivo», «preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura di nuovi entranti e idoneo a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato». Preferenza vietata dalla direttiva Bolkestein, come avevamo spiegato in un articolo precedente.
Profili di illegittimità sussisterebbero anche per la prelazione, che risulta «incompatibile con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione (…)». Una norma del Codice della Navigazione – ricorda l’Antitrust - che prevedeva tale vantaggio (“diritto di insistenza”) per i titolari di concessioni marittime, a parità di condizioni, rispetto ad altri concorrenti, è stata abrogata nel 2009 dopo l’apertura di una procedura di infrazione europea a carico dell’Italia.
Quanto all’indennizzo da attribuire al precedente gestore, l’Autorità premette che «la durata della concessione (…) non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati e un’equa remunerazione del capitale investito». In ogni caso, il valore degli investimenti effettuati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati alla scadenza dovrebbe essere stimato dalla perizia di un soggetto terzo, svolta «sulla base di parametri attuali, certi e trasparenti», nonché pubblicata dall’ente concedente in tempo utile affinché i potenziali partecipanti alla gara possano tenerne conto.
Infine, l’Antitrust invita le amministrazioni a svolgere quanto prima tutte le procedure selettive e a procedere all’assegnazione delle nuove concessioni non oltre il 31 dicembre 2024. Tra le righe, è anche un invito all’esecutivo Meloni di non fornire più nuovi alibi per evitare le gare come ha fatto finora, analogamente ai governi precedenti che, anziché applicare la Bolkestein, hanno solo calciato in avanti la lattina.
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