A breve potrebbero iniziare i trasferimenti di migranti in Albania, come previsto dal relativo Protocollo. Ma diverse questioni pregiudiziali pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CgUe) potrebbero ostacolarne l’attuazione.

Le mosse del Viminale

Nei mesi scorsi, la Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia Ue di pronunciarsi sulla conformità al diritto Ue della norma del decreto Cutro che prevede una “garanzia finanziaria”, di importo fisso (circa 5.000 euro), che i richiedenti asilo sottoposti alla “procedura accelerata di frontiera” devono versare per evitare il trattenimento. Tale procedura si applica ai migranti che provengano da stati inseriti nell’elenco dei “paesi sicuri”, definito nel 2019 con decreto ministeriale in conformità alla Direttiva procedure (2013/32/Ue) e aggiornato da ultimo nel maggio 2024.

La procedura accelerata pone a carico del migrante l’onere di dimostrare i gravi motivi per cui il paese di origine, sicuro in base al decreto, di fatto non è sicuro per lui. Nel settembre scorso, il tribunale di Catania – nel noto caso della giudice Iolanda Apostolico - aveva respinto alcune richieste di convalida del trattenimento, ritenendo la garanzia non conforme alla normativa Ue. Secondo quest’ultima, infatti, l’importo non deve essere fisso, ma proporzionato alle condizioni del migrante. Il Viminale aveva presentato ricorso in Cassazione, che poi ha rinviato la questione alla Corte di giustizia Ue.

Ma nel giugno scorso, probabilmente temendo una bocciatura da parte della Corte, il ministero dell’Interno ha modificato la struttura della cauzione – da modulare tra i 2.500 e i 5.000 euro in relazione alla «situazione individuale dello straniero» - così da renderla conforme alle disposizioni europee; contemporaneamente, forse per evitare che la Corte si pronunciasse anche su altri profili critici del decreto Cutro, ha rinunciato ai ricorsi contro le ordinanze di Catania, nonché chiesto il ritiro della questione pregiudiziale.

Queste mosse del Viminale sono tese anche a evitare che l’attesa della pronuncia della Corte e poi la pronuncia stessa possano intralciare l’attuazione del protocollo con l’Albania, ove si applicherà la procedura accelerata e la connessa norma sulla garanzia finanziaria. Premesso che la Corte Ue potrebbe esprimersi comunque sulla questione, i problemi restano molti.

Ad esempio, la cauzione dà ai migranti il diritto a essere lasciati liberi durante l’iter di valutazione della loro richiesta di asilo. Ma liberi dove? Di certo, in base al Protocollo, non in Albania; ma nemmeno in Italia, ove è previsto siano trasferiti solo alla fine di tale iter, e non prima, come invece dovrebbe avvenire pagando la cauzione.

Altre questioni pregiudiziali

Potrà incidere sul Protocollo con l’Albania anche la questione pregiudiziale sollevata il 1° luglio scorso dinanzi alla Corte di Cassazione dal tribunale di Roma. La questione trae origine da un caso riguardante la Tunisia ove, come in Egitto, si registrano «forme di persecuzione, violenza, discriminazione, compressione del dissenso politico e delle libertà fondamentali» a causa del regime politico e amministrativo.

Il tribunale chiede alla Cassazione se il giudice abbia il potere-dovere di valutare la qualificazione di un paese come sicuro, e quindi di sindacarne l’inserimento nel relativo elenco. Chiarire questo punto, spiega il tribunale, è «elemento essenziale e prioritario nell’apprezzamento della legittimità del trattenimento di una persona in Albania, giacché soltanto coloro che provengono da paesi di origine considerati come sicuri potranno essere sbarcati in quello stato ed essere ivi trattenuti».

L’operazione albanese potrà essere condizionata anche da rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia Ue effettuati dal tribunale di Firenze il 31 maggio scorso, in relazione a ricorsi di migranti ai quali erano state rigettate le domande di asilo perché provenivano da Costa d’Avorio e la Nigeria, presenti nell’elenco dei paesi sicuri.

Il tribunale ha chiesto alla Corte, tra l’altro, se sia conforme alla Direttiva procedure definire come sicuri i paesi in cui i diritti di alcune categorie di persone - detenuti, disabili, albini, sieropositivi, omosessuali ecc. – siano a rischio di violazione.

Si può ragionevolmente immaginare che vi saranno molti ricorsi da parte di richiedenti asilo portati in Albania. Ciò comporterà per lo stato, quindi per i cittadini, costi ulteriori che si aggiungeranno a quelli mirabolanti già previsti per un’operazione che, economicamente e giuridicamente, rischia di risolversi in un flop colossale.

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